L’elenco completo delle spese rimborsabili dopo il varo del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e del Dpcm 4 marzo 2020, e le modalità per la richiesta.
Arriva dall’Unione Nazionale dei Consumatori il vademecum dei diritti dei consumatori e l’elenco completo delle spese rimborsabili per asili nido, alberghi, viaggi, vacanze, palestre.
1) Viaggi
Ecco cosa prevede l’art. 28 in materia di rimborso dei titoli di viaggio e di pacchetti turistici.
Per prima cosa si stabilisce che ricorre il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione previsto dall’art. 1463 del Codice civile nel caso di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo nelle acque interne o terrestre stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi durante questo periodo di divieto;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
Modalità per ottenere i rimborsi
Tutti questi soggetti, se vogliono avere il rimborso del biglietto, devono comunicare al vettore, entro 30 giorni, che rientrano in una delle situazioni sopra riportate, allegando il titolo di viaggio o, nel caso delle lettera e), ossia manifestazioni, la documentazione attestante la programmata partecipazione alla manifestazione, quindi, ad esempio, il biglietto d’ingresso.
Tale comunicazione va effettuata entro trenta giorni, che decorrono:
– dalla cessazione delle situazioni descritte per i casi dalla lettera a) alla d);
– per il caso della lettera e), ossia concorsi e manifestazioni, i 30 giorni scattano dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o del concorso o della manifestazione;
– per il caso della lettera f), ossia per i titolo di viaggio, dalla data prevista per la partenza.
Suggeriamo, quindi, ai consumatori, anche se hanno già presentato al vettore la richiesta di rimborso, di ripresentarla, così da fare riferimento al decreto n. 9 del 2 Marzo 2020 e specificare in quale situazione, dalla a alla f, rientrano. Altrimenti il vettore potrebbe accampare scuse per non rimborsarli.
Il VETTORE, entro quindici giorni da questa comunicazione del consumatore, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
2) Pacchetti turistici
I consumatori che hanno acquistato un pacchetto turistico, sempre con riferimento a quelli che rientrano nei casi di cui alle lettere da a) ad f), possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ossia del Codice del Turismo, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ossia le zone rosse.
In caso di recesso, l’organizzatore può:
1) offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
2) procedere al rimborso entro 14 giorni dal recesso;
3) emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
3) Scuole
Il Dpcm 4 marzo 2020 ha sospeso fino al 3 aprile 2020 i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.
Il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, nel caso della sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione organizzati dalle scuole, sia sul territorio nazionale sia all’estero, nel riconoscere il diritto di recesso dei viaggiatori, ha precisato che il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Partite di calcio, concerti e manifestazioni
Partite di calcio a porte chiuse
Il Dpcm 4 marzo 2020 ha sospeso fino al 3 aprile 2020 gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano comunque consentiti, nei comuni diversi da quelli delle zone rosse, eventi e competizioni, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
Quindi, avendo deciso il Governo le partite di calcio a porte chiuse, si applicano le regole dell’impossibilità sopravvenuta. Perciò se da un lato i consumatori, in forza del decreto n. 9 del 2 marzo 2020, hanno diritto al rimborso dei costi di trasferta (aereo, treno), d’altro canto le società di calcio sono tenute al rimborso del prezzo del biglietto per la partita svolta a porte chiuse (ciò vale anche per gli abbonati che potranno reclamare una quota parte del loro abbonamento).
Concerti, spettacoli teatrali ed altri eventi.
Il Dpcm 4 marzo 2020 ha sospeso fino al 3 aprile 2020 le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le conseguenze, per chi non può rispettare il metro di distanza, possono essere due: cancellazione o rinvio dell’evento.
Evento cancellato: in questo caso va restituito il prezzo del biglietto e, in caso di abbonamento, va ridata la quota parte dell’abbonamento.
Evento rinviato: il possessore di un biglietto ha diritto al rimborso del singolo titolo di accesso, mentre l’abbonato userà il suo diritto di accesso nella data in cui l’evento si svolgerà effettivamente, senza diritto a rimborsi.
Alberghi
Chi aveva prenotato un albergo per assistere ad un evento ora annullato a seguito dell’emergenza Coronavirus (ricordiamo che il Dpcm 4 marzo sospende fino al 3 aprile le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura), oppure non può più viaggiare, essendo in quarantena, ha diritto alla restituzione della caparra. L’albergatore, insomma, non può ritenere la caparra, non essendo il consumatore inadempiente.
Asili nido, mense e rette varie
Il Dpcm 4 marzo 2020 ha sospeso fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia.
In questo caso, vale la regola generale. Chi paga per avere un servizio, una prestazione, che poi, non per colpa sua, non viene effettuata, ha diritto ad essere rimborsato. Altrimenti l’altra parte avrebbe un arricchimento ingiustificato ed indebito.
Palestre
Per quanto riguarda le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, il Dpcm 4 marzo 2020, fino al 3 aprile, le ammette solo a condizione che si possa mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. Se, quindi, non è possibile mantenere la distanza, scatta il diritto al rimborso del singolo titolo di ingresso.
Per gli abbonamenti, invece, bisogna distinguere. Se si ha un abbonamento annuale con un numero prestabilito di ingressi, allora l’abbonato potrà usare il suo diritto di accesso dopo il 3 aprile. Se l’abbonamento è annuale, con ingresso libero, oppure è relativo al mese di marzo o comunque mensile, si ha diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non utilizzabile.
Per chiarimenti e assistenza i consumatori possono contattare i consulenti UNC attraverso lo sportello dedicato al Turismo sul sito www.consumatori.it.